Regolamento›Capo III
Art. 11
In vigore dal 23 ott 1954
Allo scadere della ferma e di ogni rafferma le guardie, le guardie scelte e i sottufficiali, che abbiano tenuto regolare condotta, data prova di adeguata capacità e che siano stati riconosciuti da un medico militare fisicamente idonei a continuare il servizio, possono essere ammessi a contrarre successive rafferme di anni tre ciascuna, fino a che non abbiano compiuto il 21° anno di servizio utile per la pensione, dopo di che le rafferme sono annuali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-11