RegolamentoCapo III

Art. 12

In vigore dal 23 ott 1954
Le domande di rafferma, scritte su carta semplice, debbono essere presentate, almeno sessanta giorni prima della scadenza del vincolo in corso, al Comando del reparto, che deve istruirle e trasmetterle al prefetto della provincia. Qualora il prefetto riconosca i richiedenti in possesso dei requisiti indicati nell' del presente regolamento, concede loro la rafferma. Qualora, invece, le guardie, le guardie scelte ed i sottufficiali non risultassero di regolare condotta o avessero riportato, durante la rafferma in corso, punizioni disciplinari superiori alla camera o sala di punizione semplice o agli arresti semplici, i prefetti trasmetteranno gli atti al Ministero per le sue determinazioni, esprimendo motivato parere. Il Ministero, tenendo presenti i documenti individuali dei richiedenti, ove non li ritenga meritevoli della concessione della rafferma, può disporre che siano trattenuti in servizio in via di esperimento senza vincoli di rafferma per un periodo non inferiore ai mesi sei e non superiore ai dodici, al termine dei quali adotterà le sue definitive decisioni. Il tempo trascorso senza rafferma a titolo di esperimento non è computato agli effetti degli aumenti di paga o di stipendio. La rafferma viene contratta con apposito verbale in carta semplice, redatto dal Comando del reparto, e, per gli agenti che prestano servizio fuori dalla sede del Comando stesso, dal funzionario capo dell'ufficio di pubblica sicurezza cui l'agente è addetto. Il prefetto provvede, a favore del personale dipendente, cui sia stata concessa la rafferma, al pagamento dei relativi premi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-12

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Art. 12 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo