RegolamentoCapo II

Art. 7

In vigore dal 3 gen 1931
Le domande di arruolamento degli aspiranti di cui sopra, redatte su carta legale e dirette al Ministero dell'interno, devono essere corredate dei seguenti documenti regolarmente legalizzati: 1° certificato di nascita; 2° certificato di cittadinanza italiana; 3° certificato di stato libero e, per i vedovi, certificato da cui risulti che non hanno prole; 4° certificato penale generale; 5° certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove l'aspirante ha il domicilio o la residenza da almeno un anno; 6° foglio di congedo militare; 7° certificato di compimento del corso superiore elementare (5ª classe). I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione delle domande. Gli aspiranti per mezzo degli uffici di P. S., dei podestà, o dei Comandi di corpo, debbono presentare le domande al Prefetto della Provincia per la necessaria istruttoria. Per l'accertamento dell'idoneità fisica degli aspiranti i Prefetti faranno sottoporre gli stessi a visita medica presso il locale ospedale militare, o in mancanza di questo, presso il medico provinciale e poi trasmetteranno al Ministero le domande completamente istruite, munite di motivato parere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-7

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Art. 7 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo