Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 3
In vigore dal 3 gen 1931
Il Corpo è alla esclusiva dipendenza del Ministero dell'interno e per esso dei Prefetti e dei questori.
Questi ultimi esercitano su tutti gli agenti della Provincia le funzioni disciplinari, amministrative ed ogni altra incombenza relativa al Corpo, e possono delegare le funzioni stesse ad uno o più funzionari, costituendo uno speciale ufficio denominato Comando agenti di P. S. e dandone partecipazione al Ministero pel tramite del Prefetto.
Per la Capitale però spetta al Prefetto - salvo approvazione del Ministero - di designare, su proposta del questore, i funzionari di P. S. che saranno addetti al Comando agenti di P. S.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-3