Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 2
In vigore dal 3 gen 1931
Il Corpo è militarmente organizzato e la sua composizione risulta dal seguente quadro organico:
Marescialli di 1ª classe.......N. 700
Marescialli di 2ª e 3ª classe.." 1089
Brigadieri....................." 944
Vicebrigadieri................." 1073
Guardie scelte................." 1490
Guardie........................" 9204
Allievi........................" 400
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Totale agenti N. 14.900
L'insieme degli agenti di P. S. stanziati in un Comune, costituisce il reparto agenti di P. S. del Comune stesso.
La forza è divisa in stazioni comandate, in massima, da un maresciallo. Al comando delle stazioni di minore importanza può essere preposto un sottufficiale di grado inferiore.
Le stazioni non possono avere la forza inferiore a 4 uomini. I piccoli nuclei distaccati fuori capoluogo si considerano aggregati ad una stazione di esso.
I questori hanno facoltà di adottare speciali suddivisioni nella ripartizione degli agenti, a seconda delle esigenze locali.
Il Corpo comprende anche la Scuola tecnica di polizia di Roma, le Scuole di Caserta e Pola ed il nucleo autonomo del Ministero dell'interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-2