RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 5

In vigore dal 3 gen 1931
Presso gli uffici di P. S. marittimi sono istituite le stazioni di agenti di P. S. di mare. Il personale relativo dovrà essere in possesso dei necessari requisiti, da comprovarsi mediante presentazione di documenti e con opportuni esperimenti presso le Capitanerie di porto. Detti agenti disimpegneranno il servizio di visita ai piroscafi in arrivo e partenza, e, con pattuglie di vigilanza, sia di giorno che di notte, ispezioneranno le banchine e gli specchi d'acqua dei porti. Essi saranno scelti preferibilmente fra coloro che, oltre ai requisiti tecnici, dimostrino di avere conoscenza di lingue estere e siano idonei, per cultura e per tatto, allo speciale servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-5

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