Regolamento›Capo II
Art. 6
In vigore dal 17 gen 1974
Gli agenti di P. S. sono reclutati:
1° per arruolamento diretto fra i giovani che abbiano compiuto 20 anni di età;
2° per passaggio di militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che si trovino alle armi o in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi della loro classe.
I Ministeri della guerra, della marina e della aeronautica hanno facoltà di vietare gli arruolamenti ed i passaggi nel Corpo degli agenti di P. S. degli iscritti e dei militari anzidetti che siano da adibirsi o siano addetti a servizi speciali.
Gli aspiranti devono avere i seguenti requisiti:
1° essere cittadini italiani col godimento dei diritti politici;
2° non avere superato l'età di anni 28. Tale limite è elevato ad anni 33 per gli ex combattenti, per gli ex carabinieri, per gli appartenenti alla M. V. S. N., per i provenienti dai soppressi Corpi di polizia e per coloro che hanno appartenuto al Corpo della Regia guardia di finanza ed al Corpo degli agenti di custodia delle carceri;
3° essere di costituzione fisica sana e robusta ed esenti da imperfezioni e da difetti;
4° essere celibi o vedovi senza prole;
5° avere la statura non inferiore a m. 1.65;
6° aver compiuto con profitto il corso superiore elementare (5ª classe);
7° aver sempre tenuto buona condotta, non essere stati espulsi dall'Esercito o da Corpi militarmente organizzati, nè destituiti da pubblici uffici, ed appartenere a famiglie dabbene e di buona reputazione;
8° non avere subito condanne penali per delitti dolosi;
9° non essere stati riformati dal Regio esercito, nè rimandati da Corpi militarmente organizzati, per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 11 maggio 1931, n. 613 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad arruolare nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza n. 50 agenti tecnici per le specialita' meccanici e radiotelegrafisti in deroga ai requisiti richiesti dai numeri 2, 4, 5 e 6. dell'art. 6 del vigente regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629".
- La L. 17 febbraio 1941, n. 61 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per due anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la durata dei corsi di addestramento teorico-pratico presso le Scuole di polizia per gli allievi guardie di P.S. e' ridotta ad un minimo di due mesi e gli arruolamenti di cui al disposto dal n. 1 del 1° comma dell'art. 6 del vigente regolamento approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, potranno essere effettuati fra elementi che abbiano compiuto il 18° anno di eta'".
- La L. 18 dicembre 1973, n. 855 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, modificato dall'articolo 60 della legge 26 luglio 1961, n. 709, il Ministero dell'interno e' autorizzato a disporre la riammissione in servizio dei militari di truppa in congedo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con le modalita' ed alle condizioni previste dal primo e terzo comma del precedente articolo per i militari dell'Arma dei carabinieri".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-6