RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 4

In vigore dal 3 gen 1931
Per i servizi di natura prettamente tecnica indispensabili all'Amministrazione della P. S. farà parte del Corpo degli agenti di P. S. un adeguato contingente di agenti tecnici che diano prova della necessaria competenza nelle seguenti specialità: 1° telegrafisti; 2° radiotelegrafisti; 3° apparecchiatori telefonici; 4° guardafili; 5° fotografi; 6° tipografi; 7° conducenti di autoveicoli e natanti con motori a scoppio od a vapore; 8° verniciatori di autovetture; 9° sellai tappezzieri; 10° falegnami per carrozzeria; 11° elettricisti; 12° armaiuoli; 13° meccanici motoristi; 14° meccanici tornitori; 15° meccanici aggiustatori; 16° meccanici forgiatori; 17° meccanici radiatoristi; 18° meccanici telegrafici; 19° meccanici telefonici; 20° meccanici radiotelegrafici. Il numero complessivo degli agenti tecnici non può superare il dieci per cento della forza organica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-4

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