Art. 11
RegolamentoCapo III

Art. 11

182 / 415
In vigore dal 23 ott 1954
Allo scadere della ferma e di ogni rafferma le guardie, le guardie scelte e i sottufficiali, che abbiano tenuto regolare condotta, data prova di adeguata capacità e che siano stati riconosciuti da un medico militare fisicamente idonei a continuare il servizio, possono essere ammessi a contrarre successive rafferme di anni tre ciascuna, fino a che non abbiano compiuto il 21° anno di servizio utile per la pensione, dopo di che le rafferme sono annuali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-11