Regolamento›Capo III
Art. 18
189 / 415In vigore dal 3 gen 1931
La Scuola tecnica di polizia di Roma ha il compito di provvedere al corso per l'istruzione degli allievi, al corso per l'abilitazione delle guardie scelte e guardie al grado di vicebrigadiere, al corso di perfezionamento per i marescialli di 3ª classe, ed ai corsi di istruzione dei vari servizi tecnici e cioè: per telegrafisti, radiotelegrafisti, elettricisti, apparecchiatori telefonici, meccanici motoristi, conduttori di automezzi, ecc., nonché all'addestramento dei cani di polizia; la Scuola di Caserta provvede di massima al solo corso per l'istruzione degli allievi e quella di Pola al corso per l'istruzione del personale necessario ai servizi nautici di polizia.
Esse dipendono direttamente dal Ministero dell'interno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-18