RegolamentoTitolo VI

Art. 87

In vigore dal 3 gen 1931
L'agente licenziato giusta il penultimo comma dell'articolo precedente potrà, in deroga a quanto stabilisce l', ottenere in seguito la riammissione, quando, da una nuova visita collegiale militare, sia riconosciuto incondizionatamente idoneo a riprendere servizio e sia tuttora in possesso dei requisiti prescritti per l'arruolamento, eccezione fatta per il requisito dell'età - che comunque non potrà essere superiore agli anni 45 - e, nel caso che l'agente fosse ammogliato prima del licenziamento, per quello del celibato. Tali riammissioni potranno essere fatte dal Ministero, senza che occorra il preventivo parere della Commissione di cui all'. Gli agenti riammessi a norma del precedente comma riacquisteranno il grado già rivestito e saranno inscritti nel ruolo, in coda ai pari grado in servizio all'atto della loro riammissione, anche se in soprannumero, salvo riassorbimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-87

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