Regolamento›Titolo VI
Art. 89
In vigore dal 3 gen 1931
La breve licenza può essere concessa a qualunque sottufficiale, guardia scelta e guardia, per i seguenti motivi:
a) per grave e constatata malattia dei genitori, della moglie e dei figli. In questo caso l'agente può essere autorizzato dal questore o dal capo ufficio di P. S. distaccato, mediante annotazione sul foglio di licenza e sulla richiesta scontrino, a viaggiare per la sola andata, in treni diretti o direttissimi;
b) per comparire in giudizio in causa civile;
c) per altre gravi circostanze.
Può esser concessa anche per altri motivi agli agenti suindicati, purchè serbino buona condotta.
La durata della breve licenza varia da uno a sette giorni. In essa non vanno computati i giorni strettamente necessari purchè l'agente possa recarsi nel luogo ove intende fruire della licenza accordatagli, nè quelli per il ritorno in residenza.
Le brevi licenze sono concesse dal questore, salvo i casi di speciale ed improvvisa urgenza, per i quali il capo dell'ufficio di P. S. distaccato da cui l'agente dipende, ha facoltà di concedere licenze di tale specie informandone il questore che, se del caso, provvederà a commutare la breve licenza in licenza ordinaria.
Ai sottufficiali, guardie scelte e guardie non possono concedersi brevi licenze se non dopo fruita l'intera licenza ordinaria cui eventualmente abbiano diritto.
Le autorità che concedono brevi licenze per i motivi di cui alle lettere a) b) c) dovranno accertare nei modi che riterranno più opportuni la veridicità dei motivi stessi.
Storico versioni
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