RegolamentoTitolo VI

Art. 92

In vigore dal 3 gen 1931
All'agente che va in licenza è rilasciato un foglio conforme al modello allegato n. 2. La licenza decorre dal giorno successivo a quello della data del relativo biglietto. La sua durata è calcolata in giorni effettivi, esclusi, per le brevi licenze, quelli pel viaggio di andata e ritorno. L'agente deve rientrare al reparto entro le ore 24 del giorno nel quale la licenza scade.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-92

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Art. 92 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo