RegolamentoTitolo VI

Art. 96

In vigore dal 3 gen 1931
L'autorità di P. S. o il comandante dei carabinieri Reali del luogo in cui l'agente fruisce della licenza può ingiungere all'agente di rientrare alla propria sede quando la presenza di lui, sia per condotta e sia per speciali comprovate circostanze, possa dar luogo a seri inconvenienti; nel caso di rifiuto può disporne l'accompagnamento. L'autorità che ha preso tale provvedimento ha l'obbligo di darne immediato avviso alla Questura da cui dipende l'agente, con l'indicazione delle cause che lo determinarono. Accertate le eventuali responsabilità, il questore prenderà i provvedimenti del caso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-96

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