RegolamentoTitolo VI

Art. 101

In vigore dal 3 gen 1931
La libera uscita giornaliera per gli agenti di P. S. è normalmente della durata di ore quattro. Essa è fissata dal funzionario capo dell'ufficio di P. S. da cui dipendono gli agenti nelle ore e secondo i turni che saranno compatibili con le esigenze del servizio, ed in modo che la ritirata non avvenga dopo le ore 22. Un terzo della forza di ogni stazione, durante la libera uscita, dovrà rimanere in caserma. I funzionari capi degli uffici di P. S. possono concedere permessi giornalieri non superiori a dodici ore e permessi serali fino alle ore una. Non possono concedersi permessi permanenti. Il questore ha facoltà di sospendere la libera uscita ed i permessi, per ragioni di ordine pubblico. I direttori delle Scuole di polizia fissano le norme per la libera uscita e pei permessi degli allievi e del personale dipendente. Nella concessione dei permessi deve tenersi conto della condotta degli agenti e, per gli allievi, anche del profitto in relazione alla diligenza che addimostrano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-101

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