RegolamentoTitolo VII

Art. 104

In vigore dal 3 gen 1931
I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie non possono contrarre matrimonio senza l'autorizzazione del Ministero, che sarà rilasciata in carta bollata a spese dell'interessato. Tale autorizzazione, dovendo considerarsi come premio, non può essere concessa che a coloro i quali abbiano dimostrato irreprensibile condotta, segnalandosi anche per servizi resi all'Amministrazione, ed è rigidamente subordinata ai requisiti di moralità della sposa e della famiglia di lei. L'accertamento dei requisiti di cui sopra viene fatto dal questore, a mezzo dell'autorità di P. S. e dell'Arma dei carabinieri Reali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-104

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Art. 104 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo