RegolamentoTitolo VII

Art. 106

In vigore dal 3 gen 1931
La validità della autorizzazione di cui sopra ha la durata di sei mesi, trascorso il quale termine senza che il matrimonio sia stato effettuato, la dichiarazione sarà ritirata e ne sarà informato il Ministero. L'agente, appena celebrato il matrimonio, dovrà informarne l'ufficio di P. S. da cui dipende, presentando poi, con tutta sollecitudine, copia autentica del relativo atto che sarà trasmesso al Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-106

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Art. 106 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo