Regolamento›Titolo VIII
Art. 108
In vigore dal 3 gen 1931
Le azioni di valore militare vengono ricompensate con le norme stabilite per il Regio esercito.
Le azioni di valore civile o di marina e le benemerenze di pubblica salute od altro sono ricompensate con le norme stabilite dalle vigenti disposizioni in materia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-108