Art. 108
RegolamentoTitolo VIII

Art. 108

274 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Le azioni di valore militare vengono ricompensate con le norme stabilite per il Regio esercito. Le azioni di valore civile o di marina e le benemerenze di pubblica salute od altro sono ricompensate con le norme stabilite dalle vigenti disposizioni in materia.
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