Regolamento›Titolo VIII
Art. 107
In vigore dal 20 ago 1965
Le ricompense che possono essere concesse agli agenti sono:
1° ricompense al valor militare, al valor di marina ed al valor civile;
2° NUMERO ABROGATO DALLA L. 14 LUGLIO 1965, N. 938;
3° premi di servizio ed encomi;
4° premi per servizi speciali.
Note all'articolo
- La L. 14 luglio 1965, n. 938 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "La presente legge sostituisce ed abroga le disposizioni di cui agli articoli 107, n. 2, 109, 110, 111 e 112 del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930 n. 1629".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-107