RegolamentoTitolo VI

Art. 103

In vigore dal 3 gen 1931
Ai marescialli, subordinatamente alle esigenze del servizio, è consentito di protrarre la libera uscita di un'ora.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-103

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Art. 103 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo