Regolamento›Titolo VI
Art. 103
269 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Ai marescialli, subordinatamente alle esigenze del servizio, è consentito di protrarre la libera uscita di un'ora.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-103