RegolamentoTitolo VI

Art. 99

In vigore dal 3 gen 1931
Quando la malattia non consente il trasposto nell'ospedale, l'agente fa pervenire al capo dell'ufficio di P. S. da cui dipende ed a mezzo dell'autorità di P. S. o del Comando dei carabinieri Reali del luogo, un certificato medico attestante tale circostanza, certificato da rinnovarsi, occorrendo, di dieci in dieci giorni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-99

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Art. 99 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo