Art. 99
RegolamentoTitolo VI

Art. 99

265 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Quando la malattia non consente il trasposto nell'ospedale, l'agente fa pervenire al capo dell'ufficio di P. S. da cui dipende ed a mezzo dell'autorità di P. S. o del Comando dei carabinieri Reali del luogo, un certificato medico attestante tale circostanza, certificato da rinnovarsi, occorrendo, di dieci in dieci giorni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-99