Regolamento›Titolo VI
Art. 97
In vigore dal 3 gen 1931
L'agente che, per speciali circostanze di famiglia, abbia bisogno di una proroga, deve per tempo mandare al capo dell'ufficio di P. S. da cui dipende, la domanda corredata da documenti comprovanti le cause che la rendono necessaria. Tale domanda sarà trasmessa pel tramite di una delle autorità di cui l' la quale dovrà, in mancanza di documenti, comunicare se le cause esposte rispondano o meno a verità.
La nuova concessione ha luogo con le norme contenute nei precedenti articoli.
Se la concessione della proroga non giunge all'agente che l'ha domandata, prima del tempo che gli è necessario per raggiungere il proprio reparto, il funzionario di P. S. o il comandante dei carabinieri Reali più prossimo può, frattanto, concedergli una proroga sino ad otto giorni avvertendone il questore competente.
In caso di negata proroga l'agente deve rientrare al reparto nel termine stabilito dal foglio di licenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-97