RegolamentoTitolo VI

Art. 100

In vigore dal 3 gen 1931
I giorni che l'agente in licenza passa all'ospedale sono computati nella durata della licenza. Se vi rimane oltre la scadenza della licenza, uscendo dall'ospedale deve restituirsi immediatamente al reparto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-100

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Art. 100 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo