RegolamentoTitolo VI

Art. 102

In vigore dal 3 gen 1931
L'agente che ottiene un permesso deve essere munito di apposito biglietto regolarmente firmato e timbrato dal quale devono risultare, tra l'altro, l'ora di inizio e quella di termine del permesso. Detto biglietto deve essere esibito ad ogni richiesta dei superiori. Dopo fruito del permesso, il biglietto, a cura del comandante la stazione, viene ritirato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-102

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Art. 102 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo