Regolamento›Titolo VII
Art. 106
272 / 415In vigore dal 3 gen 1931
La validità della autorizzazione di cui sopra ha la durata di sei mesi, trascorso il quale termine senza che il matrimonio sia stato effettuato, la dichiarazione sarà ritirata e ne sarà informato il Ministero.
L'agente, appena celebrato il matrimonio, dovrà informarne l'ufficio di P. S. da cui dipende, presentando poi, con tutta sollecitudine, copia autentica del relativo atto che sarà trasmesso al Ministero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-106