Regolamento›Titolo VII
Art. 104
270 / 415In vigore dal 3 gen 1931
I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie non possono contrarre matrimonio senza l'autorizzazione del Ministero, che sarà rilasciata in carta bollata a spese dell'interessato.
Tale autorizzazione, dovendo considerarsi come premio, non può essere concessa che a coloro i quali abbiano dimostrato irreprensibile condotta, segnalandosi anche per servizi resi all'Amministrazione, ed è rigidamente subordinata ai requisiti di moralità della sposa e della famiglia di lei.
L'accertamento dei requisiti di cui sopra viene fatto dal questore, a mezzo dell'autorità di P. S. e dell'Arma dei carabinieri Reali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-104