Regolamento›Titolo VI
Art. 91
In vigore dal 3 gen 1931
Gli agenti che si recano in licenza all'estero devono ottenere l'autorizzazione del Ministero pel tramite gerarchico e debbono inoltre provvedersi del prescritto passaporto, per il rilascio del quale l'interessato presenterà al competente ufficio di P. S. uno speciale permesso rilasciato dalla stessa autorità che concede la licenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-91