Regolamento›Titolo VI
Art. 90
In vigore dal 3 gen 1931
Agli allievi, in caso di infermità derivante da cause di servizio possono essere concesse dai direttori delle Scuole di polizia licenze straordinarie. Eccettuato tale caso, gli allievi non possono ottenere che brevi licenze e pei soli motivi di cui alle lettere a) b) c) del precedente articolo ed ai numeri 1 e 3 dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-90