Regolamento›Titolo VI
Art. 84
In vigore dal 3 gen 1931
I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie sono ammessi a fruire della licenza ordinaria soltanto dopo compiuta la ferma.
La durata della licenza ordinaria è di giorni trenta ogni anno e gli agenti potranno fruirne in una sola volta ovvero in più periodi.
Le licenze ordinarie sono concesse dal questore previo nulla osta del capo dell'ufficio di P. S. presso cui presta servizio l'agente, anche se questi appartenga a reparti fuori del capoluogo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-84