Regolamento

Art. 80

In vigore dal 3 gen 1931
Gli agenti ricoverati negli ospedali ed in altri luoghi di cura per le malattie non derivanti da cause di servizio sono sempre tenuti al pagamento della retta ospedaliera nei limiti della sola paga o stipendio da essi percepito se ammogliati, e sino all'importo dei due terzi di tutte le competenze se celibi o vedovi senza prole. Alla eventuale differenza mancante provvederà l'Amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-80

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo