Regolamento
Art. 77
In vigore dal 3 gen 1931
I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie infermi, se si tratti di malattia per la quale la cura non debba oltrepassare i 5 giorni, e sempre che ciò sia possibile, sono curati in caserma.
Possono pure essere compiute in caserma tutte le cure, anche di maggiore durata, che abbiano carattere ambulatorio, che consentano una prestazione, sia pure limitata di servizio e che non presentino pericolo di contagio.
Nelle località ove esistano dispensari o sale antiveneree, antitubercolari, per la cura del tracoma e simili, gli agenti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente capoverso e quelli per cui si ritenga opportuna la diagnosi da parte di medici specialisti, potranno essere inviati ai dispensari e sale suddetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-77