Regolamento›Titolo V
Art. 76
In vigore dal 3 gen 1931
I sanitari delle Scuole, oltre agli obblighi comuni agli altri sanitari del Corpo, e alla direzione della sala medica, dovranno attendere alle visite per l'accertamento della idoneità fisica degli allievi, alle misure di profilassi, particolarmente celtica, ecc., e saranno inoltre incaricati dell'insegnamento delle nozioni di igiene e di pronto soccorso da impartirsi agli allievi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-76