Regolamento›Titolo V
Art. 75
In vigore dal 3 gen 1931
Il servizio sanitario presso ciascuna delle Scuole di polizia viene disimpegnato da un ufficiale medico designato dal Ministero della guerra od, in caso di impossibilità, da altro medico nominato dal Ministero dell'interno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-75