Regolamento›Titolo V
Art. 72
In vigore dal 3 gen 1931
Nei reparti di forza non superiore ai 60 uomini, in caso di malattia degli agenti, si ricorrerà all'opera di un medico locale da retribuirsi con compenso a visita, fissato dal Ministero in base a proposta del Prefetto e parere del medico provinciale.
Il comandante di stazione terrà nota in apposito registro delle visite eseguite.
È però in facoltà del Ministero previa proposta del Prefetto e su parere del medico provinciale, di nominare invece il sanitario con retribuzione annua fissa e con le modalità di cui all'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-72