RegolamentoTitolo IV

Art. 69

In vigore dal 3 gen 1931
Le economie che eventualmente si verificassero sulla spesa giornaliera per la mensa in comune, nonché i proventi derivanti dalla vendita della cenere, delle ossa, recipienti vuoti, ecc., saranno annotate in apposito registro e custodite dai comandanti di stazione sotto la loro responsabilità. Tali economie verranno impiegate per migliorare la mensa in comune nelle principali feste dell'anno e per altre spese di utilità comune.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-69

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