Regolamento›Titolo IV
Art. 65
In vigore dal 3 gen 1931
Per ogni agente convivente alla mensa in comune deve essere costituito apposito fondo di L. 150, col quale sarà provveduto al pagamento della quota pel vitto giornaliero nella misura determinata a norma dell'articolo precedente.
Tale fondo sarà costituito mediante versamenti individuali.
Qualora gli interessati non disponessero della somma necessaria, sarà provveduto con ritenuta sul premio di ingaggio ed in mancanza con anticipazione da farsi dal questore e da reintegrarsi con ritenute mensili non inferiori a L. 50.
I comandanti di stazione dovranno tenere un registro mensile per il fondo vitto, nel quale inscriveranno le somme entrate per ciascun agente e quelle uscite.
Dovranno inoltre invigilare che il servizio della spesa viveri e della mensa proceda in modo soddisfacente.
Alla fine di ogni mese, in base alle risultanze di chiusura del detto registro, si procederà al reintegro del fondo di L. 150, mediante trattenute sugli assegni.
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