Regolamento›Titolo III
Art. 63
In vigore dal 3 gen 1931
Sono a carico degli agenti tutte le spese per la rinnovazione o per la riparazione delle armi, salvo che trattisi di dispersioni o di guasti derivanti da comprovate cause di servizio, nei quali casi si osserverà quanto è disposto dall'. Gli agenti debbono parimenti rimborsare il costo delle munizioni consumate per motivi non giustificati, senza pregiudizio delle sanzioni disciplinari del caso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-63