Regolamento›Titolo IV
Art. 66
In vigore dal 3 gen 1931
Il fondo vitto per tutto il mese è tenuto in deposito e amministrato esclusivamente dai comandanti di stazione sotto la loro responsabilità e non può essere usato che:
per l'acquisto dei generi occorrenti per la mensa in comune;
per le anticipazioni autorizzate dall', salvo la restituzione a coloro che cesseranno di partecipare alla mensa suddetta.
I questori, non meno di due volte al mese debbono far constatare la esattezza delle risultanze del registro e del fondo esistente in cassa, da un funzionario di P. S. il quale apporrà al registro la firma, la data della verifica ed i rilievi fatti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-66