RegolamentoTitolo IV

Art. 66

In vigore dal 3 gen 1931
Il fondo vitto per tutto il mese è tenuto in deposito e amministrato esclusivamente dai comandanti di stazione sotto la loro responsabilità e non può essere usato che: per l'acquisto dei generi occorrenti per la mensa in comune; per le anticipazioni autorizzate dall', salvo la restituzione a coloro che cesseranno di partecipare alla mensa suddetta. I questori, non meno di due volte al mese debbono far constatare la esattezza delle risultanze del registro e del fondo esistente in cassa, da un funzionario di P. S. il quale apporrà al registro la firma, la data della verifica ed i rilievi fatti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-66

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Art. 66 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo