RegolamentoTitolo IV

Art. 64

In vigore dal 3 gen 1931
In tutte le stazioni è stabilita la mensa in comune. Ne sono esentati soltanto i marescialli, gli ammogliati, ed i vedovi con prole. Il questore può dispensare dal prendere parte alla mensa in comune gli agenti celibi, per comprovati motivi di famiglia e precisamente perché sostegno di genitori o di fratelli minorenni domiciliati nella stessa residenza, oppure per motivi di salute. La quota pel vitto giornaliero è stabilita dal questore tenuto conto del numero dei conviventi a ciascuna mensa e della sede del reparto; ma, senza speciale autorizzazione del Ministero, non può essere inferiore a lire quattro, nè superiore a lire cinque, non compreso il vino. Il comandante della stazione curerà che ciascun convivente alla mensa non consumi più di mezzo litro di vino per ogni pasto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-64

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