Regolamento›Titolo IV
Art. 68
In vigore dal 3 gen 1931
I graduati e le guardie assenti per ragioni di servizio, quelli in licenza e gli ammalati, concorrono alla spesa della mensa in comune limitatamente al solo giorno in cui fosse già stata fatta, sebbene per tali cause non abbiano potuto approfittarne.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-68