RegolamentoTitolo V

Art. 73

In vigore dal 3 gen 1931
Nelle sedi dove sono reparti superiori ai 60 uomini e presso le Scuole di polizia sono istituite una o più sale mediche sotto la direzione dei sanitari del reparto e fornite di quanto è strettamente necessario per i pronti soccorsi. All'impianto delle sale provvederà il Ministero; per eventuali speciali forniture che si rendessero necessarie e per le successive provviste, il sanitario competente redigerà apposito preventivo che, per l'approvazione della spesa, verrà sottoposto al Ministero. I materiali profilattici e le medicine in dotazione delle sale mediche vengono somministrati gratuitamente agli agenti per cure che si effettuano in caserma. I direttori delle Scuole di polizia ed i questori dovranno porre a disposizione del sanitario, per il numero di ore che sarà strettamente necessario, un agente che abbia possibilmente qualche pratica infermiera e che non potrà essere mutato se non in caso di necessità. Tale agente sarà istruito dal sanitario e dovrà provvedere alla pulizia e all'igiene della sala medica e dare qualche assistenza agli infermi curati in caserma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-73

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Art. 73 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo