Regolamento›Titolo V
Art. 73
In vigore dal 3 gen 1931
Nelle sedi dove sono reparti superiori ai 60 uomini e presso le Scuole di polizia sono istituite una o più sale mediche sotto la direzione dei sanitari del reparto e fornite di quanto è strettamente necessario per i pronti soccorsi.
All'impianto delle sale provvederà il Ministero; per eventuali speciali forniture che si rendessero necessarie e per le successive provviste, il sanitario competente redigerà apposito preventivo che, per l'approvazione della spesa, verrà sottoposto al Ministero.
I materiali profilattici e le medicine in dotazione delle sale mediche vengono somministrati gratuitamente agli agenti per cure che si effettuano in caserma.
I direttori delle Scuole di polizia ed i questori dovranno porre a disposizione del sanitario, per il numero di ore che sarà strettamente necessario, un agente che abbia possibilmente qualche pratica infermiera e che non potrà essere mutato se non in caso di necessità. Tale agente sarà istruito dal sanitario e dovrà provvedere alla pulizia e all'igiene della sala medica e dare qualche assistenza agli infermi curati in caserma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-73