Regolamento›Titolo V
Art. 71
In vigore dal 3 gen 1931
Quando la forza dei reparti superi i 60 uomini, il servizio sanitario sarà affidato a medici civili del luogo, nominati con decreto Ministeriale.
La nomina, in tal caso, sarà fatta su proposta del Prefetto, previo parere del medico provinciale e con preferenza a coloro che prestano servizio come ufficiali medici nella M. V. S. N. od a coloro che prestarono servizio come ufficiali medici nel Regio esercito o nel soppresso Corpo della Regia guardia per la P. S. Il Prefetto proporrà altresì la retribuzione da corrispondersi annualmente, tenendo conto della forza del reparto e delle condizioni locali.
Le nomine saranno fatte per periodi non superiori ad un biennio e saranno sempre revocabili quando il sanitario non adempia con la dovuta diligenza e puntualità agli obblighi stabiliti dall'; in caso di revoca spetterà al sanitario un preavviso di tre mesi.
Non può conseguire la nomina chi, all'atto della medesima, abbia superato il 45° anno di età, nè chi, prestando la propria opera con carattere continuativo al servizio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni di beneficenza, non dia affidamento di poter adempiere ai suoi obblighi con la necessaria assiduità.
Nel decreto sarà indicata l'annua retribuzione assegnata al medico, da pagarsi mensilmente, con ruolo di spesa fissa.
I medici così nominati potranno essere riconfermati di biennio in biennio finché non abbiano raggiunto l'età di 65 anni.
Il numero dei medici civili per ogni sede è stabilito dal Ministero in proporzione, di massima, non superiore ad un medico ogni 300 agenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-71