RegolamentoTitolo III

Art. 59

In vigore dal 3 gen 1931
È vietato di portare qualsiasi alterazione o modificazione alla divisa; le spese per ridurla nuovamente alle prescrizioni regolamentari sono a carico dell'agente, salvo l'applicazione delle punizioni disciplinari in confronto di esso, a termini dell', n. 3, ed eventualmente anche a carico dei superiori che abbiano trascurato di esercitare al riguardo la dovuta vigilanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-59

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Art. 59 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo