RegolamentoTitolo III

Art. 54

In vigore dal 3 gen 1931
Gli agenti della Capitale, quelli di mare, nonché i guardafili e i conducenti di automezzi di terra e di mare, per la rinnovazione degli effetti di divisa sono obbligati a provvedersi dal magazzino della Scuola di Roma al prezzo che per ogni capo verrà stabilito. Il pagamento a favore della Direzione della Scuola di Roma, degli effetti così prelevati - e per una somma non superiore a L. 300 - sarà effettuato dalle Questure e Prefetture che amministrano gli agenti interessati, mediante ritenuta dell'intera indennità vestiario fino a completa estinzione del debito. In caso che l'agente soggetto a ritenuta lasci il servizio, l'eventuale saldo del suo debito sarà effettuato se occorre, estendendo la ritenuta all'ultimo stipendio, paga, assegni di ogni genere e somme comunque dovutegli dall'Amministrazione a qualsiasi titolo; ritirando gli oggetti di divisa da valutarsi in relazione al loro stato d'uso; promuovendo, se ne è il caso, la ritenuta sulla pensione o indennità che eventualmente gli spettasse, e ricorrendo infine all'azione civile. Le somme rimborsate e ricuperate come sopra per rinnovazione effetti di divisa saranno dalla Direzione della Scuola di Roma versate in conto entrate del Tesoro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-54

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Art. 54 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo