RegolamentoTitolo III

Art. 53

In vigore dal 3 gen 1931
La rinnovazione, la riparazione e la manutenzione degli effetti di corredo e di vestiario sono a carico degli agenti ai quali tutti indistintamente viene pertanto corrisposta una indennità giornaliera pagabile mensilmente nella misura seguente: L. 2 - ai sottufficiali; L. 1,75 alle guardie scelte e alle guardie. Agli agenti di mare ed a quelli che fanno parte dello squadrone a cavallo della Capitale è inoltre concesso un supplemento di L. 0,80 al giorno, a risarcimento delle spese derivanti dal maggior logorio di vestiario e corredo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-53

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Art. 53 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo