RegolamentoTitolo III

Art. 52

In vigore dal 3 gen 1931
L'indennità di cui alla lettera b) dell'articolo precedente graverà sull'apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno e sarà contabilizzata su regolari stati nominativi quietanzati dagli interessati secondo le norme dell' relative al pagamento del premio d'ingaggio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-52

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Art. 52 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo