Regolamento›Titolo III
Art. 52
In vigore dal 3 gen 1931
L'indennità di cui alla lettera b) dell'articolo precedente graverà sull'apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno e sarà contabilizzata su regolari stati nominativi quietanzati dagli interessati secondo le norme dell' relative al pagamento del premio d'ingaggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-52