Regolamento
Art. 357
In vigore dal 3 gen 1931
I premi d'ingaggio sono pagati su regolare stato nominativo debitamente quietanzato dagli interessati. A corredo di tale stato sarà unita una dichiarazione dei direttori delle Scuole, dalla quale risulti che gli interessati stessi hanno conseguito l'approvazione negli esami finali per la nomina a guardia.
I direttori delle Scuole richiederanno mensilmente ed in tempo utile al Prefetto i fondi necessari per il pagamento dei premi e ne renderanno conto non oltre il giorno 6 del mese successivo.
Il Prefetto, a sua volta, renderà tali conti trimestralmente al Ministero, non oltre il giorno 10 del mese successivo al periodo al quale si riferiscono.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-357